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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.02. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/04/2019  [ apri ]
10.02.

  Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

Art. 10-bis.
(Assemblea sindacale nazionale)

  1. È istituita l'Assemblea sindacale nazionale per le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, ripartita in sei sezioni, rispettivamente rappresentative del personale militare dell'Esercito, della Marina militare, del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Ciascuna sezione rappresenta il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. L'Assemblea sindacale nazionale è composta dai rappresentanti delle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale.
  2. L'Assemblea sindacale nazionale è formata da un numero complessivo di membri pari a due cinquemillesimi della forza effettiva della Forza armata o di polizia a ordinamento militare di riferimento, quale risulta al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso.
  3. I membri delle sezioni che costituiscono l'Assemblea sindacale nazionale durano in carica per quattro anni. Essi sono nominati direttamente dalle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale tra i militari che ricoprono cariche direttive al loro interno, ciascuna per il numero di posti ad essa attribuito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività.
  4. Qualora una delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari, rappresentate nella Assemblea sindacale nazionale perda i requisiti per il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, i posti ad essa attribuiti sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, per la residua durata del mandato, tra le altre associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale, con esclusione dell'associazione non più legittimata. Qualora un membro delle assemblee sindacali nazionali perda i requisiti di cui al comma 5, decade dal mandato e l'associazione di appartenenza nomina un nuovo rappresentante per la residua durata del mandato.
  5. Può essere nominato membro di una sezione dell'Assemblea sindacale nazionale il militare che ricopra una carica direttiva in una delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, il quale:
   a) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato;
   b) non sia sottoposto a misure cautelari personali;
   c) non sia sospeso dall'impiego né fruisca di aspettativa per causa diversa dall'aspettativa sindacale;
   d) non si trovi nella condizione di imputato;
   e) non si trovi nella condizione di indagato per alcuno dei reati indicati all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

  6. Per le associazioni di carattere interforze, il criterio di proporzionalità di cui all'articolo 13 comma 1 è ragguagliato esclusivamente al numero degli iscritti appartenenti alla Forza armata o di polizia di riferimento; i rappresentanti nominati dall'associazione quali membri dell'assemblea sindacale nazionale devono essere militari appartenenti a tale Forza armata o di polizia.
  7. Ciascuna associazione nomina i membri dell'assemblea sindacale nazionale, nel numero dei posti ad essa attribuito, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compreso il personale dei gradi dirigenziali.

Art. 10-ter.
(Ruolo e compiti delle assemblee sindacali nazionali)

  1. Alle assemblee sindacali nazionali sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.
  2. Le assemblee sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori o i Comandi generali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.
  3. Le assemblee sindacali nazionali di Forza armata o di corpo di polizia a ordinamento militare possono riunirsi congiuntamente in assemblea nelle sedi ritenute utili, per formulare pareri e proposte e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.
  4. Le assemblee sindacali nazionali possono altresì essere ascoltate, anche congiuntamente, dalle Commissioni parlamentari delle Camere, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.