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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.2. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2020  [ apri ]
1.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

  1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge».

  2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
  3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
  4. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.
  6. Non possono aderire alle associazioni di cui al presente articolo gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Princìpi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei princìpi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei princìpi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.
  2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti princìpi:
   a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;
   b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
   c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
   d) assenza di scopo di lucro;
   e) rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 1-ter.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro della difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Il Ministro competente accerta, entro novanta giorni dalla data della richiesta di assenso preventivo, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 e ne verifica la permanenza ogni tre anni. L'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, entro i successivi trenta giorni, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i princìpi generali di cui all'articolo 2.
  3. L'efficacia di ogni successiva modifica statutaria è subordinata al preventivo assenso del Ministro competente, rilasciato secondo quanto previsto dal presente articolo.
  4. In caso di accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, il Ministro competente avvisa in forma scritta l'associazione professionale a carattere sindacale della necessità di adeguamento alla normativa e, in caso di mancato adeguamento entro novanta giorni, revoca l'assenso rilasciato ai sensi del presente articolo, informandone il Ministro per la pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Art. 1-quater.
(Limitazioni)

  1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:
   a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;
   b) preannunciare o proclamare lo sciopero o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;
   c) promuovere manifestazioni pubbliche tenute in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;
   d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non può superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
   e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la Forza armata o il corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;
   f) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;
   g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
   h) stabilire il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 1-quinquies.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentano e tutelano i propri iscritti nelle materie di interesse del personale rappresentato, ad eccezione delle materie di seguito elencate, in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:
   a) l'ordinamento;
   b) l'addestramento;
   c) le operazioni;
   d) il settore logistico-operativo;
   e) il rapporto gerarchico-funzionale;
   f) l'impiego del personale.

Art. 1-sexies.
(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, a livello non inferiore a quello regionale o paritetico.
  2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti territoriali, comprendendovi, in ogni caso, le seguenti materie: condizioni di lavoro, sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; verifica dell'applicazione degli accordi contrattuali.

Art. 1-septies.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
  3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.
  4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio di esercizio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso il competente ufficio del Ministero che ha rilasciato l'assenso di cui all'articolo 3.

Art. 1-octies.
(Cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
  2. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
   b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
   c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;
   d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale nonché dal libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;
   e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.

  3. Non possono iscriversi ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari né ricoprirne le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
  4. La durata delle cariche è di tre anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui al presente articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
  5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di quattro volte.

Art. 1-novies.
(Svolgimento dell'attività sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

  1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio, ad eccezione degli incontri autorizzati dai comandanti delle unità o dei reparti interessati e delle riunioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, e con modalità tali da non interferire con il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
  2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in relazione alle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 5, possono svolgere le seguenti attività:
   a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica ritenute opportune;
   b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
   c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti, dagli organi della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali.

  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni in attività operativa, addestrativa ed esercitativa o, comunque, fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
  4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 1-decies.
(Diritto di assemblea)

  1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:
   a) anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso;
   b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

  2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno vertente su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.
  3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 2 sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
  4. Le eventuali controversie sono decise ai sensi dell'articolo 17.

Art. 1-undecies.
(Procedure di contrattazione)

  1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.
  2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare.
  3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
   a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare;
   b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

  4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:
   a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
   b) per i corpi di polizia ad ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

  5. Si applicano, in quanto compatibili, limitatamente al periodo transitorio necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 1-duodecies.
(Obblighi delle amministrazioni)

  1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

Art. 1-terdecies.
(Rappresentatività)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva delle Forze armate o dei corpi di polizia ad ordinamento militare rappresentati e al 2 per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. Nel caso di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di natura interforze, le percentuali di cui al periodo precedente sono tutte ridotte di un punto.
  2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 1-quaterdecies.
(Tutela e diritti)

  1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:
   a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
   b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando necessari per l'avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
   c) non possono essere impiegati in territorio estero;
   d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;
   e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

Art. 1-quinquiesdecies.
(Informazione e pubblicità)

  1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
  2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

Art. 1-sexiesdecies.
(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
   b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;
   c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

  2. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per la sua attuazione.
  5. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

Art. 1-septiesdecies.
(Giurisdizione)

  1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.
  2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore disciplinate dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito abbreviato, di cui all'articolo 119 del Titolo V del Libro Quarto e le relative Norme di attuazione, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.
  4. Per i procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al comma 3, l'importo del contributo unificato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è pari a quello, eventualmente dovuto, per analoghe controversie di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 1-octiesdecies.
(Abrogazioni e norme transitorie)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 2 per cento mentre la percentuale relativa alla forza effettiva di ogni categoria è ridotta all'1 per cento.
  4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.