Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Sono autorizzate riunioni, durante l'orario di servizio, nel limite di dodici ore annue, salvo ulteriori incrementi eventualmente previsti dalla contrattazione, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di istituto e di servizio. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente. I comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.;
Conseguentemente sopprimere il comma 2;
al comma 3, sostituire le parole: dentro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.