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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.1. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2020  [ apri ]
6.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Rappresentanze unitarie di base)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere rappresentanze unitarie di base di livello regionale o territoriale.
  2. Gli statuti definiscono le competenze delle rappresentanze unitarie di base, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie: informazione e consultazione degli iscritti, rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto nonché con l'amministrazione di riferimento, verifica delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alle norme che regolano la sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro, formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari, programmazione e sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con gli enti locali redigendo programmi trimestrali.

Il Relatore