Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Rappresentatività)
1. Ai fini delle attività e competenze specificamente individuate dalla presente legge, sono considerate rappresentative a livello nazionale le associazioni professionali a carattere militare con i requisiti di cui all'articolo 1, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinarne la rappresentatività.