Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze pongono a disposizione delle Associazioni sindacali a carattere militare idonei locali presso le caserme per l'espletamento delle attività al fine di consentire il corretto esercizio delle relazioni sindacali.