Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. È eleggibile il personale militare purché in possesso dei seguenti requisiti:
non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere;
non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;
non essere nello svolgimento di funzioni di comando o in posizione tale da assumere incarichi di comando.