Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole da: restano in carica esclusivamente fino a: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: proseguono l'attività di competenza fino alla costituzione delle assemblee sindacali nazionali previste dall'articolo 10-bis. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano dalla propria funzione e dall'incarico.
b) sopprimere il comma 3.