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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.3. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/04/2019  [ apri ]
17.3.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni sindacali militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
   c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Entro trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le associazioni sindacali militari per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13 della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni anno alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.
  3-ter. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  3-quater. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.