Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Riserva di giurisdizione)
1. In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le controversie in materia sindacale del comparto militare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
2. Esclusivamente per la repressione della condotta antisindacale la giurisdizione è del giudice ordinario ed è competente il giudice del lavoro di primo grado del luogo in cui è posto in essere il comportamento denunciato.