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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.1. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/04/2019  [ apri ]
11.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3 sostituire le parole da: I decreti del Presidente della Repubblica fino a: dalle seguenti delegazioni con le seguenti: Per il personale non dirigente delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dagli articoli 2, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A tal fine, le delegazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, comprendono.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), sostituire le parole da: da una delegazione sindacale fino a: ciascuna organizzazione sindacale con le seguenti: le assemblee sindacali nazionali di cui all'articolo 10-bis della presente legge;
   c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle tre assemblee.
  3-ter. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle due assemblee;
   d) al comma 4 dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzabili;
   e) sostituire il comma 5 con il seguente: In caso di sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e corpo di polizia ad ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione integrativa mediante accordi nazionali quadro con le assemblee sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:
   a) criteri relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale;
   b) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
   c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;
   d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
   e) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni dell'articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall'articolo 46 comma 3 del medesimo decreto legislativo è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e la delegazione sindacale, cui è riconosciuta una quota proporzionale di aspettative e permessi per motivi sindacali, è composta da personale dirigente designato dalle rispettive assemblee sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
  5-ter. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, riguardano:
   a) il trattamento accessorio;
   b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
   c) le licenze;
   d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
   e) i permessi brevi per esigenze personali;
   f) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzati;
   g) il trattamento di missione e di trasferimento;
   h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
   i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

  5-quater. Per il personale delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. È vietata qualsiasi forma di contrattazione decentrata.