Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie in materia sindacale del personale militare e delle associazioni sindacali militari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.