Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le parole: per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare;
b) al comma 5, sostituire le parole: gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari con le seguenti: i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.