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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.1. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2020  [ apri ]
9.1.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono autorizzate riunioni, durante l'orario di servizio, nel limite di dodici ore annue, salvo ulteriori incrementi eventualmente previsti dalla contrattazione, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di istituto e di servizio. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente. I comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.;

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: dentro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.