Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Obblighi delle amministrazioni)
1. Le iniziative, che modificano il rapporto d'impiego del personale militare in servizio, in particolare con riferimento alle direttive interne di Forza armata o di Forza di polizia ad ordinamento militare di appartenenza, ovvero le direttive di carattere generale, direttamente o indirettamente riguardanti la condizione lavorativa, incluse nelle materie di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono negoziate tra le amministrazioni competenti e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale.
2. Le iniziative, di cui al comma 1, sono disciplinate secondo le modalità concordate nell'ambito degli accordi di contrattazione previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.