Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;
d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 dei codice di procedura penale nonché dal libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;
e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.