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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.1. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2020  [ apri ]
5.1. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendone l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

  2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:
   a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
   b) all'assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
   c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   e) alle pari opportunità;
   f) alle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
   g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

  3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.
  4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, possono:
   a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;
   b) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
   c) chiedere di essere ricevuti dai ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.»

5.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendone l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
  2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:
   a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
   b) all'assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
   c) alla conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, la qualificazione professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   e) all'integrazione del personale militare femminile;
   f) all'organizzazione delle sale convegno e delle mense;
   g) alle condizioni igienico-sanitarie sui luoghi di lavoro;
   h) alle condizioni di accasermamento del personale;
   i) alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;

  3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.
  4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, possono:
   a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;
   b) stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato;
   c) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
   d) chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali;
   e) intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoga attività in altri Stati membri dell'Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.