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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.2. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2020  [ apri ]
3.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, si costituiscono liberamente secondo i principi e i limiti fissati dalla presente legge.
  2. Entro e non oltre cinque giorni lavorativi consecutivi dall'atto di costituzione, le associazioni devono depositare lo Statuto presso i rispettivi ministeri di competenza, che ne rilasciano idonea attestazione.
  3. Nel caso di accertamento di disposizioni statutarie in violazioni delle prescrizioni di cui alla presente legge, il Ministro competente avvisa in forma scritta l'associazione sindacale della necessità di adeguarsi alla normativa e in caso di mancata ottemperanza, entro novanta giorni, informa il ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.