Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.