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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.100. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2020  [ apri ]
17.100.
approvato

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 17.
(Giurisdizione)

  1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
   3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «m-septies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti».
   4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 17-bis.
   5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve precisare:
   a) denominazione e sede dell'associazione, nonché nome del legale rappresentante e indicazione dell'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
   b) luogo dove è sorta la controversia;
   c) esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

  6. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa.
   7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.
   8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 17-bis.
(Procedure di conciliazione)

  1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
   2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo locale.
   3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono:
   a) presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale della Guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche;
   b) composte da appartenenti alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari individuati nell'ambito dei propri iscritti dalle associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della Regione amministrativa sede della commissione di cui sono componenti.

  4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta al versamento, con modalità da definirsi con il regolamento di cui al comma 3, di un contributo pari ad euro 155,00 per le procedure di cui al comma 1 e pari ad euro 105,00 per le procedure di cui al comma 2.

Il Relatore
17.100.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 17.
(Giurisdizione)

  1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «  m-septies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti».
  4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 17-bis.
  5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve precisare:
   a) denominazione e sede dell'associazione, nonché nome del legale rappresentante e indicazione dell'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
   b) luogo dove è sorta la controversia;
   c) esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

  6. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa.
  7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.
  8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 17-bis.
(Procedure di conciliazione)

  1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo locale.
  3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono:
   a) presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale della Guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche;
   b) composte da appartenenti alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari individuati nell'ambito dei propri iscritti dalle associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della Regione amministrativa sede della commissione di cui sono componenti.

  4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta al versamento, con modalità da definirsi con il regolamento di cui al comma 3, di un contributo pari ad euro 155,00 per le procedure di cui al comma 1 e pari ad euro 105,00 per le procedure di cui al comma 2.

Il Relatore