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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.1. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2020  [ apri ]
17.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Giurisdizione)

  1. Sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incida non solo sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari ricorrente ma anche su situazioni giuridiche soggettive di carattere individuale, comprese le pretese di natura patrimoniale consequenziale.   2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  
  3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «m-septies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti. ».
  4. Le controversie di cui al comma precedente, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, possono essere risolte, su istanza unilaterale delle parti interessate, mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.   
  5. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, di un contributo unificato in misura fissa pari a euro seicentocinquanta.   
  6. Gli onorari liquidati dal Collegio arbitrale non possono, in ogni caso, essere superiori alla metà di quelli previsti dalle tabelle dei parametri forensi, allegate al decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, e successive modificazioni.