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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.100. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2020  [ apri ]
9.100.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.
(Svolgimento dell'attività a carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni).

  1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.
  2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti.
  3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, è fissato:
   a) il contingente massimo di distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
   b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concesse ai rappresentanti sindacali.

  4. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertata ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
  5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato che, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della difesa o, per il personale della Guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.
  6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di conseguenza. Le variazioni ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
  7. È vietato l'utilizzo in forma compensativa della ripartizione dei distacchi, nonché l'utilizzo degli stessi in forma frazionata.
  8. Nessun militare in servizio può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita per più di cinque volte e ogni distacco o aspettativa sindacale non retribuita può avere una durata massima di tre anni e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.
  9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima e in casi eccezionali almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il predetto comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e venga garantita la regolare funzionalità del servizio.
  10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
  11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 10 da parte della associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha richiesto ed utilizzato il permesso.
  12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun rappresentante sindacale nove turni giornalieri di servizio.
  13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo, è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
  15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.».

Il Relatore