stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.100. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2020  [ apri ]
3.100.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).

  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.
  2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale.
  3. Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale comunicano entro e non oltre cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero che ne valuta, ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.
  4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione.
  5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7 della presente legge».

Il Relatore