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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.210. in Assemblea riferita al C. 875-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2020  [ apri ]
7.210.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci)

  1. Le organizzazioni sindacali di cui alla presente legge sono autofinanziate con il contributo esclusivo dei propri iscritti, corrisposto nelle forme previste dal presente articolo. È vietato ricevere, sotto qualsiasi forma, successioni, donazioni o sovvenzioni.
  2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore del sindacato militare al quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950 n. 180.
  3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, al 31 dicembre di ogni anno, e si intende tacitamente rinnovata se non revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e al sindacato militare interessato.
  4. Le modalità di versamento alle organizzazioni sindacali delle trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni in base alle deleghe presentate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. I sindacati militari hanno l'obbligo di rendere pubblici i bilanci annuali, attraverso l'adozione di forme idonee ad assicurarne la concreta trasparenza, previa adozione e approvazione da parte degli iscritti secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti.