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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.1. in Assemblea riferita al C. 875-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2020  [ apri ]
3.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Requisiti per la costituzione e operatività)

  1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.
  2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.
  3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.
  5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma 4 viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.