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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.210. in Assemblea riferita al C. 875-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2020  [ apri ]
1.210.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

  1. Ai componenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è riconosciuto il diritto di associazione sindacale.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale, suddivise per Forza Armata, nel rispetto dei principi, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.
  3. L'iscrizione ai sindacati militari è consentita anche al personale in congedo, tuttavia a quest'ultimo è fatto divieto di ricoprire incarichi direttivi.
  4. Le cariche rappresentative e direttive delle organizzazioni sindacali possono essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.
  5. La Repubblica riconosce alle associazioni sindacali a livello nazionale il ruolo di parte sociale.