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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 855

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/01/2021  [ apri ]
5.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Accesso ai dati, obbligo di motivazione degli atti e segreto d'ufficio)

  1. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.
  2. Nell'ambito dei poteri di cui al presente articolo e nei limiti degli ambiti di competenza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la Commissione può richiedere l'esibizione di atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani nonché richiedere di svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ovvero riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro 30 giorni dalla notificazione della richiesta.
  3. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati. La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.
  4. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3.