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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.9. in I Commissione in sede referente riferita al C. 855

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/01/2021  [ apri ]
4.9.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo di trenta unità, di cui un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, due dirigenti di livello non generale e ventisette unità di personale delle aree funzionali, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali-Ministeri. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della presente legge, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, previsti dalla disciplina vigente e collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo con le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

   b) sopprimere il comma 4.