Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La Commissione si avvale, a seguito di richiesta formulata dal Presidente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dei lavori, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.