Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) ricevere eventuali segnalazioni relative al mancato rispetto del principio della presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 della Costituzione; le persone assolte o prosciolte hanno diritto di rivolgersi alla Commissione per ottenere un provvedimento di rimozione dei loro dati personali dai contenuti presenti nella rete internet riferibili al procedimento penale nel quale sono state indagate o imputate; la Commissione trasmette il provvedimento al Garante della Privacy che, senza indugio, ne dà attuazione.