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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 855

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/01/2021  [ apri ]
3.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

  1. alla lettera a), dopo le parole: «dei diritti umani» inserire le seguenti: «in Italia » e dopo le parole: «ai danni di popoli» sopprimere le seguenti: «, in Italia»;
  2. sostituire la lettera b) con la seguente: «b) vigilare sulla protezione dei diritti umani fondamentali e sulla parità di trattamento in conformità agli articoli 2 e 3 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e sull'operatività ed efficacia degli strumenti di tutela predisposti dall'Italia sul rispetto dei diritti umani e relativamente al contrasto alle discriminazioni»;
  3. sostituire la lettera c) con la seguente: «c) fornire assistenza indipendente alle vittime di violazioni dei diritti umani nel dare seguito alle segnalazioni da essi inoltrate;»;
  4. sostituire la lettera d) con la seguente: «d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione in materia di protezione dei diritti umani fondamentali in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;»;
  5. sostituire la lettera e) con la seguente: «e) fungere da punto di contatto nello svolgimento di azioni di monitoraggio e verifica in materia di protezione dei diritti umani in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali e in materia di contrasto alle discriminazioni nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili. La Commissione collabora altresì con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale e l'UNAR avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani. La Commissione coopera con le Autorità nazionali indipendenti che si occupano di tutela dei diritti umani. In accordo con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale o con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza la Commissione può intervenire nelle materie di rispettiva competenza;»;
  6. sostituire la lettera f) con la seguente: «f) svolgere monitoraggio e analisi delle politiche di prevenzione e di contrasto alle discriminazioni e alle violazioni dei diritti umani fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;»;
  7. sostituire la lettera g) con la seguente: «g) formulare raccomandazioni e pareri motivati su questioni connesse al rispetto dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere a) e b). In particolare, può formulare proposte per la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni;»;
  8. sostituire la lettera h) con la seguente: «h) verificare l'attuazione delle convenzioni, degli accordi internazionali ratificati dall'Italia e delle norme di diritto dell'Unione Europea in materia di diritti umani, vigilando altresì sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'uomo concernenti lo Stato italiano e contribuendo alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre ai competenti organismi internazionali, nell'adempimento di specifici obblighi da essa derivanti;»;
  9. sostituire la lettera i) con la seguente: «i) redigere una relazione annuale indipendente al Governo e alle Camere sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli atti internazionali e comunitari concernenti la promozione, la protezione e il rispetto dei diritti umani in Italia e il contrasto alle discriminazioni, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;»;
  10. sostituire la lettera l) con la seguente «l) promuovere la cultura dei diritti umani e, anche in collaborazione con l'UNAR, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni attraverso studi, ricerche, corsi di formazione, scambi di esperienze, campagne di informazione, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore, considerate partner attivi e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; a tale scopo può fornire assistenza e rendere pareri per l'inserimento, nei programmi di formazione e aggiornamento del personale e nei codici deontologici nell'ambito delle categorie professionali, delle materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni;»;
  11. sopprimere la lettera m);
  12. alla lettera n), primo periodo, sostituire le parole: «sull'operato della Commissione,» con le seguenti: «sul tema dei diritti umani»;

   b) al comma 2:

  1. al primo periodo, sostituire le parole: «istituzionali; le amministrazioni» con le seguenti: «istituzionali. Le amministrazioni»;
  2. aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.»;

   c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Nell'ambito dei poteri di cui al presente articolo, la Commissione può richiedere l'esibizione di atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani nonché richiedere di svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ovvero riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro 30 giorni dalla notificazione della richiesta.»;

   d) sopprimere i commi da 4 a 6.