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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.44. in I Commissione in sede referente riferita al C. 855

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/01/2021  [ apri ]
2.44.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Istituzione e composizione della Commissione parlamentare per la promozione e la protezione dei diritti umani)

  1. È istituita la Commissione parlamentare per la promozione e la protezione dei diritti umani, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
  2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
  3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Al fine di assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani, La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni e ne acquisisce il parere.
  5. La Commissione:

   a) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e proposte e fornisce al Governo elementi di valutazione utili in materia di promozione e protezione dei diritti umani;

   b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

   c) esprime al Governo e al Parlamento pareri con riguardo ad atti e proposte di legge concernenti la promozione e protezione dei diritti umani.

  Conseguentemente, modificare il titolo in: Istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la protezione dei diritti umani e sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8.