Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, all'esito di una procedura, indetta entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istitutiva, che preveda il deposito e la pubblicazione dei curricula, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. La scelta dei componenti deve garantire il rispetto della parità di genere e tenere conto della rappresentanza delle minoranze. Il presidente della Commissione viene eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza semplice e rimane in carica per cinque anni.