Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di quindici soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. Le candidature sono preliminarmente esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti attraverso l'audizione dei candidati.