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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.20. in I Commissione in sede referente riferita al C. 855

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/01/2021  [ apri ]
1.20.

  Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

Art. 1
(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni)

  1. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, è istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, denominata «Commissione», con poteri di indagine per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, la parità di trattamento di tutte le persone e la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione, nel rispetto e in conformità con i principi fondamentali della Costituzione, del diritto internazionale consuetudinario, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Art. 2
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) acquisire elementi utili alla valutazione del rispetto dei diritti fondamentali della persona, nonché controllare e garantire la parità di trattamento e l'operatività degli strumenti di tutela contro ogni tipo di discriminazione;

   b) esaminare le iniziative adottate dal CIDU (Comitato Interministeriale dei Diritti Umani), del Forum del Terzo Settore, dell'UNAR, dell'OND, della FID e di tutti gli enti e comitati riconosciuti, preposti alla promozione e alla protezione dei diritti umani fondamentali nonché per il contrasto alle discriminazioni;

   c) valutare l'idoneità delle iniziative e degli strumenti adottati al fine di contrastare gli eventuali abusi perpetrati ai danni dei cittadini residenti e/o ospitati sul territorio nazionale;

   d) vigilare sull'operatività degli strumenti messi in atto al fine di garantire la rimozione di qualsiasi forma discriminatoria, sia essa fondata sulle condizioni sociali, personali ed economiche dell'individuo, sia essa fondata sulla nazionalità, razza, sesso, lingua, religione ed opinioni politiche;

   e) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori e il rispetto dei diritti umani;

   f) formulare raccomandazioni e pareri al Governo e alle Camere su questioni connesse alle discriminazioni e al rispetto dei diritti umani, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere a) e b). In particolare, può promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni. Il Governo può sottoporre al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

   g) redigere una relazione annuale alle Camere e al Governo sull'attività svolta, sullo stato di attuazione degli atti internazionali concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani in Italia e all'estero, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni ed emarginazione delle persone con disabilità;

   h) adottare iniziative al fine di diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

   i) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni più rappresentative e con gli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni e istituti specializzati, utili anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni;

   l) adottare strumenti al fine di incentivare la promozione della cultura dei diritti umani, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni promuovendo campagne di informazione e coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

   m) organizzare audizioni con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (UNAR) istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità – a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani e al contrasto alle discriminazioni, il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), il Forum Italiano sulla Disabilità (FID), il Forum del Terzo Settore, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani.

  2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.
  3. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), la Commissione può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunziata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
  4. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali previste da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
  5. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi in loro possesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.
  6. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, gli altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.
(Durata e composizione)

  1. La Commissione, la cui durata è fissata per l'intera legislatura, è composta da quindici deputati e da quindici senatori nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
  6. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione ogni qualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  3. Sulle richieste di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
  4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari al termine delle stesse.
  6. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

Art. 5.
(Obbligo del segreto e sanzioni)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

   1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione, deliberando a maggioranza semplice, non disponga di riunirsi in seduta segreta.
   2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno.
   3. Il regolamento di cui al comma 2 è approvato dalla Commissione, prima dell'inizio dei lavori, con maggioranza assoluta dei suoi componenti.
   4. La Commissione si avvale, a seguito di richiesta formulata dal Presidente per motivate esigenze connesse allo svolgimento dei lavori, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.
   5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
   6. Le spese di funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per ciascun anno, sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

  Conseguentemente:

   1. Sopprimere gli articoli da 2 a 8;

   2. Sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni.