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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 855

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/01/2021  [ apri ]
01.01.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Istituzione Commissione parlamentare per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni)

  1. È istituita una Commissione parlamentare per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti fondamentali della persona.
  2. La Commissione in particolare opera per la più ampia tutela, anche con poteri di indagine e consultazione, dei diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione e di quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, ivi compresi i diritti delle persone con disabilità, nonché per il controllo e la garanzia della parità di trattamento e di opportunità tra cittadini e per l'effettiva operatività degli strumenti di tutela contro ogni discriminazione.
  3. La Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dei diritti umani operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti umani. La Commissione può essere integrata di volta in volta, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione. La Commissione può avvalersi di esperti esterni alla pubblica amministrazione, purché di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dei lavori della Commissione, in numero non superiore a 10, ai quali non è riconosciuto alcun compenso o gettone di presenza, salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle riunioni della Commissione alle quali sono convocati. Non possono assumere il ruolo di esperti di cui al precedente periodo persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni, anche sindacali, ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le organizzazioni attive nei settori di intervento della Commissione.
  4. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalle Convenzioni e dagli atti internazionali sui diritti umani ratificati dall'Italia.
  5. La Commissione è composta di 20 deputati e 20 senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei Gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge tale designazione non è pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.
  6. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono. Nelle sedute di aula, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, non sono computati per fissare il numero legale.
  7. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella prima seduta la Commissione elegge a voto segreto il Presidente. Nell'elezione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. Immediatamente dopo, la Commissione elegge un ufficio di presidenza composto di tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.
  8. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento. Gli oneri di funzionamento della Commissione sono proporzionalmente ripartiti tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
  9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare ulteriori oneri per il bilancio pubblico.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.