Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1o aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.