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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 02.04. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2018  [ apri ]
02.04.

  Dopo l'articolo 02 aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente articolo: Art. 5-bis. (Interventi di ricostruzione in aree interessate da dissesti idrogeologici) – 1. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) numeri 1, 2 e 3 possono essere realizzati anche in aree interessate da dissesti idrogeologici, indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, anche in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio a condizione che:
   a) sia effettuata da parte del soggetto attuatore una valutazione della compatibilità dell'intervento con la pericolosità idrogeologica dell'area;
   b) siano programmate le eventuali misure di mitigazione del rischio;
   c) gli edifici ripristinati o ricostruiti siano utilizzati dopo l'esecuzione ed il collaudo delle eventuali opere di mitigazione.

  2. Sugli interventi di cui al comma 1 l'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio esprime il proprio parere di competenza.