Dopo l'articolo 010 aggiungere il seguente:
«Art. 010-bis.
All'articolo 13, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità.».
Conseguentemente, alla Rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e ulteriori misure per ricostruzione.