Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:
Art. 1-octies.
(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto «Sismabonus»).
1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo.