Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: «Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito».
Conseguentemente, al capoverso 840-sexies, sopprimere il secondo comma.