stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.67. in Assemblea riferita al C. 791-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2018  [ apri ]
1.67.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel medesimo termine, ed a pena di decadenza, il convenuto può formulare la chiamata in garanzia mediante notificazione al terzo del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di ammissibilità dell'azione.