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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.60. in Assemblea riferita al C. 791-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/10/2018  [ apri ]
1.60.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», quarto comma, sostituire le parole: all'articolo con le seguenti: agli articoli 840-quater, secondo comma e;.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, settimo comma, sopprimere le parole: oppure l'avvio di una nuova azione di classe;
   al capoverso Art. 840-ter, sopprimere il sesto comma;
   sostituire il capoverso «Art. 840-quater» con il seguente:
  Art. 840-quater.(Pluralità delle azioni di classe). – Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso convenuto successivamente alla pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma. Quelle proposte prima di tale pubblicazione sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale, altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
  La proposizione dell'azione di classe sospende i giudizi individuali pendenti o successivamente avviati nei confronti della stessa impresa e per i medesimi fatti. Il giudice competente per il giudizio individuale, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza la sospensione. Il giudizio individuale così sospeso può essere riassunto entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che decide nel merito l'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies. Resta salva la facoltà dell'attore di aderire all'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies, comma 1, lettera e). L'adesione estingue il giudizio individuale.;
   al capoverso Art. 840-sexies, primo comma, lettera e), dopo le parole: diritti omogenei di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: che abbiano proposto un giudizio individuale sospeso ai sensi dell'articolo 840-quater, secondo comma,;
   al capoverso Art. 840-septies, sopprimere l'ottavo comma.