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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.58. in Assemblea riferita al C. 791-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2018  [ apri ]
1.58.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.

1.58.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96.