Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:
Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.
Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:
Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96.