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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.48. in Assemblea riferita al C. 791-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/10/2018  [ apri ]
1.48.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:
  Fermo restando quanto previsto dal quinto comma, qualora dalla valutazione del Tribunale emergesse che la classe, così come definita nell'ordinanza di cui al presente articolo, risultasse già opportunamente identificabile per mezzo di un'aggregazione presente nella disponibilità del convenuto, il Tribunale stabilisce l'obbligo per quest'ultimo di provvedere ad una comunicazione indirizzata a tutti i componenti della classe, con modalità che lo stesso Tribunale provvederà a definire e che dovrà in ogni caso includere tutte le informazioni necessarie relativamente ai fatti contestati, ai termini e alle modalità per aderire.