Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa ordinanza dovrà essere anche riportata integralmente nella homepage del sito ufficiale del convenuto o, in alternativa, quando ciò non fosse possibile, su uno o più siti o piattaforme web individuate dal Tribunale, per materie affini e a spese del convenuto.