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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.316. in Assemblea riferita al C. 791-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2018  [ apri ]
1.316.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quaterdecies», sostituire il primo comma con il seguente:
  Entro trenta giorni dal deposito delle memorie difensive del convenuto ai sensi dell'articolo 840-octies, primo comma, il tribunale formula, ove possibile e per le questioni di facile e pronta soluzione, una proposta transattiva o conciliativa che potrà comunque essere rinnovata in corso di causa fino all'emissione del decreto di liquidazione ai sensi dell'articolo 840-octies, quinto comma.