Al comma 1, capoverso «Art. 840-quaterdecies», sostituire il primo comma con il seguente:
Entro trenta giorni dal deposito delle memorie difensive del convenuto ai sensi dell'articolo 840-octies, primo comma, il tribunale formula, ove possibile e per le questioni di facile e pronta soluzione, una proposta transattiva o conciliativa che potrà comunque essere rinnovata in corso di causa fino all'emissione del decreto di liquidazione ai sensi dell'articolo 840-octies, quinto comma.