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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.311. in Assemblea riferita al C. 791-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2018  [ apri ]
1.311.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», sesto comma, sostituire le parole da: del difensore fino alla fine del comma con le seguenti: dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.