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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.302. in Assemblea riferita al C. 791-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2018  [ apri ]
1.302.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», aggiungere in fine il seguente comma:
  Con il medesimo decreto, qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, il giudice delegato riconosce al ricorrente ed agli aderenti un risarcimento ulteriore, a titolo di danni punitivi, che non può superare una somma pari a cinquanta volte l'entità dei danni subiti dai danneggiati. L'aumento è inversamente proporzionale al valore dell'effettivo danno, ed è aumentato qualora vi sia un notevole numero di aderenti.