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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.271. in Assemblea riferita al C. 791-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2018  [ apri ]
1.271.

  Al comma 1, capoverso «840-quater» sostituire il secondo, terzo e quarto comma con il seguente:
  La proposizione dell'azione di classe sospende i giudizi individuali pendenti o successivamente avviati nei confronti della stessa impresa e per i medesimi fatti. Il giudice competente per il giudizio individuale, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza la sospensione. Il giudizio individuale così sospeso può essere riassunto entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che decide nel merito l'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies. Resta salva la facoltà dell'attore di aderire all'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies, comma 1, lettera e). L'adesione estingue il giudizio individuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   capoverso «Art. 840-sexies», primo comma,
    lettera
e):
     sostituire le parole: di adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
     sostituire le parole: non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta con le seguenti: non superiore a trenta.
     dopo le parole: di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: che abbiano proposto un giudizio individuale sospeso ai sensi dell'articolo 840-quater, secondo comma;
    lettera f), sostituire la parola: adesione con le seguenti: liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    capoverso «Art. 840-octies»:
    sopprimere il primo comma;

    secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, con le seguenti: all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), predispone il progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    sostituire il terzo comma con il seguente: Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il convenuto può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale;
    quarto comma, sostituire le parole: apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei con le seguenti: secondo periodo, apporta le eventuali variazioni al progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: domanda di adesione, con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    sostituire la rubrica con la seguente: Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    capoverso «Art. 840-quinquiesdecies»:
   primo comma, alinea, sostituire la parola: adesione con le seguenti: liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
   secondo comma, sostituire la parola: adesione con le seguenti: liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    sopprimere il terzo comma.
   alla rubrica, sostituire la parola: adesione con le seguenti: liquidazione delle somme spettanti degli aderenti.